ARTICOLO 1 1. E' costituita l'
ASSOCIAZIONE "PALIO DEL DUCA" con il compito di riscoprire, ripristinare,
mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti: culturali e spettacolari
legati al passato del paese "Acquaviva" ai sensi dell'art.21 del vigente Statuto
Comunale. 2. L'Associazione opera nel Comune di Acquaviva Picena e aderisce:
all'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, alla Federazione Nazionale
dei Giochi Storici, alla Federazione Europea delle feste e manifestazioni
storiche ed alla Federazione Italiana dei Giochi e Sport tradizionali; con tali
Enti si raccorda per la promozione delle iniziative valide ai fini del
raggiungimento delle finalità sociali (art.1, comma 1 ). 3. Ha sede nella
SALA DEL PALIO sita in Via S. Rocco n.7 di Acquaviva Picena. 4. Il simbolo
della Associazione è costituito dalla rappresentazione grafica dello stemma
degli ACQUAVIVA (Leone seduto con elmo a forma di drago e scudo), ARTICOLO 2
(Finalità) 1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 2.
Le finalità che l'associazione Intende perseguire attraverso: incontri, scambio
di visite dei Gruppi Storici nonché qualsiasi altra forma di cooperazione, anche
con le Associazioni e le Federazioni indicate all'articolo 1 sono: -fare
memoria del passato riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la
cultura di oggi; -favorire, attraverso il contatto con la storia, la
coesione delle coscienze e la riscoperta delle identità culturali; -favorire
gli scambi culturali; -favorire il turismo; -promuovere l'
associazionismo locale; -sviluppare il senso dell'amicizia e della
solidarietà; -divulgare l'attività e la pratica dello sport nonché le
attività musicali. All'Associazione è: a) vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge; b) posto l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'
organismo di controllo di cui all'art.3, co.190, della legge 23.12.1996 n.662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) posto l'obbligo di
disciplinare il rapporto con i soci in modo da garantirne l'effettiva
partecipazione all'intera vita sociale; d) posto l'obbligo di redigere ed
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni di legge e di statuto; e) posto l'obbligo di non consentire il
trasferimento della quota o contributo associativo, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e di non rivalutare la quota o contributo
associativo versato. ARTICOLO 3 (Componenti l'Associazione) 1. Fanno
parte dell'Associazione: a) i Rioni dell' Aquila e della Civetta), b) i gruppi
sportivi (Civetta "rope thutt" ed Aquila "super sayan"), c) corpo di ballo con
coreografie su musica medievale, che, senza perseguire fini di lucro,
collaborano alla rievocazione storica di Sponsalia ed al perseguimento degli
scopi di cui all'art.2.
ARTICOLO 4 (Organi
dell'Associazione) Gli Organi dell'Associazione sono: · l'assemblea dei
soci; · il consiglio direttivo; · il presidente; · il consiglio di
presidenza; · il collegio dei revisori dei conti e, se ritenuto necessario,
il Collegio dei Probi Viri. 2. Tutte le cariche sono gratuite. ARTICOLO
5 (Assemblea dei Soci) 1.L'Assemblea dei Soci provvede a: -nominare
il Consiglio Direttivo; -approvare il bilancio di previsione e quello
consuntivo; -formulare le linee generali dell'Associazione; -approvare
eventuali modifiche dello Statuto; -nominare il Collegio dei Revisori dei
Conti. ARTICOLO 6 (Convocazione e funzionamento dell'Associazione)
1. I Soci sono convocati in Assemblea, almeno due volte l'anno, dal
Presidente, con quindici giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta,
recante: l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché
I'elencazione degli argomenti da trattare. 2. Il Presidente può convocare
l'Assemblea, ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede,
altresì, a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a trenta giorni,
quando ne faccia istanza almeno un terzo dei Soci o i due terzi dei componenti
il Consiglio Direttivo. 3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci.
L'Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti. 4.
L'Assemblea di seconda convocazione, da indirsi almeno 2 ore dopo quella di
prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
presenti con diritto di voto. Le eventuali proposte, non comprese nell'ordine
del giorno, non possono essere poste in discussione. 5. All'Assemblea
possono essere invitati, senza diritto di voto, esponenti della Giunta
Municipale, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le
iniziative intraprese dell'Associazione, rappresentanti dell' Associazione
Regionale, della Federazione Nazionale ed Europea e di altri Enti locali. 6.
Di ogni seduta è redatto un verbale. 7. La convocazione dell'Assemblea per
l'approvazione del bilancio Consuntivo deve avvenire entro il 31 OTTOBRE
dell'esercizio di riferimento. 8. La convocazione dell'Assemblea per
l'approvazione del bilancio Preventivo deve essere fatta entro il 30 APRILE.
ARTICOLO 7 (II Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è
costituito dar Consiglieri eletti nell'Assemblea in numero di sette (7). Gli
eletti restano in carica tre anni. 2. Nella seduta di prima convocazione, da
indire dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti entro quindici
giorni dalla data dell' elezione, vengono nominati il presidente, due
vice-presidenti, il Segretario ed il Cassiere. 3. E' di competenza del
Consiglio Direttivo: -provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione ed al compimento di tutti gli atti che non siano riservati
dalla Legge dello Statuto all'Assemblea dei Soci e che non rientrino nelle
competenze del Presidente; -riferire annualmente all'Assemblea sulla propria
attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere funzione propositiva e di
impulso nei confronti della stessa; -tenere i contatti con gli organismi
federali; -tenere contatti con la Federazione Nazionale e l'Associazione
Regionale dei Gruppi Storici, al fine di favorire gli scambi con gruppi
nazionali ed europei; -tenere contatti con gli Enti locali; -decidere sulle
proposte delle Commissioni costituite; -decidere l'ammissione delle
manifestazioni locali da accogliere nell'ambito della attività associativa;
-redigere e proporre il regolamento dei giochi; -su suggerimento di
tutti i Capi-Rioni, modificare i giochi o i suoi regolamenti, sentite le
commissioni competenti; -curare la conservazione dei costumi; -curare la
tenuta di un archivio; -nominare una Commissione storico - consultiva;
-fissare annualmente l'entità delle quote associative; 4. Il Consiglio
Direttivo, su proposta del Presidente, tenuto conto dell'attività
dell'Associazione, può attribuire incarichi speciali ai singoli consiglieri
5. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per affiancare o sostenere
l'attività dei propri componenti, di collaboratori, individuati tra i Soci,
oppure tra esperti esterni all'Associazione. ARTICOLO 8 (Funzionamento
del Consiglio Direttivo) 1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo le
persone che non siano state iscritte all'Associazione almeno per due anni. Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; due mesi prima della scadenza
provvede a redigere una relazione sulla propria gestione e a trasmetterla al
Presidente affinché convochi l'Assemblea dei Soci per le nuove elezioni. 2.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o
su richiesta della maggioranza dei suoi componenti che, in tal caso, hanno
l'obbligo di indicare i temi da trattare. 3. La scelta degli argomenti da
porre all'ordine del giorno, spetta al Presidente. Per la validità della seduta
è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti con diritto di voto.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. A parità prevale quello di
chi al momento presiede. 5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di
oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza
dell'intero Consiglio. I componenti rimasti in carica possono solo svolgere
attività urgenti di ordinaria amministrazione. 6. Se un Componente del
Consiglio, senza giustificato motivo, non interviene a due sedute consecutive,
può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio Direttivo. .
7. Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta o cessi dall'ufficio
per altra causa, Il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione mediante
cooptazione. Il mandato del Consigliere cooptato scadrà unitamente quello degli
altri Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. ARTICOLO 9
(Commissione storico - consultiva) 1. La Commissione Storico -
consultiva è composta da cinque membri. Essi possono essere scelti anche al di
fuori dell'Associazione. 2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
-collabora alla realizzazione dei programmi approvati dal consiglio
direttivo; -propone al consiglio direttivo le manifestazioni idonee a far
parte dell'Associazione; -cura la ricerca storica e l'archivio; -tutti
gli altri incarichi che il consiglio direttivo vorrà affidarle. ARTICOLO 10
(Commissioni) 1. Per il miglior perseguimento degli scopi sociali (art.1) il Consiglio Direttivo può istituire specifiche commissioni consultive
regolate dalla stessa disciplina della Commissione storico - consultiva.
ARTICOLO 11 (Collegio dei Revisori dei Conti) 1. Il Collegio dei
revisori dei conti è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea. Esso resta
in carica tre anni e ha il compito di esaminare le scritture contabili ed i
bilanci dell'Associazione. Qualora riscontri anomalie, ne riferisce al Consiglio
Direttivo ed all'Assemblea dei Soci che può far convocare dal Presidente del
Consiglio Direttivo in via d'urgenza. ARTICOLO 12 (Compiti del
Presidente) 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e
ne sovrintende l'andamento generale. Provvede a promuovere ed a coordinare
l'attività dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Provvede inoltre:
A) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo
curandone le rispettive deliberazioni; B) nominare "Vicario" uno dei due
Vice-presidenti. 2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal
Vice-presidente Vicario. In assenza anche di quest'ultimo subentrerà l'altro
vice-presidente. ARTICOLO 13 Consiglio di presidenza) 1. Il
Consiglio di presidenza è composto da: -Il Presidente del Consiglio
Direttivo; -i due Vice-presidenti; -il Segretario; -il Cassiere.
2. Il Consiglio di Presidenza: -collabora col Presidente nella
conduzione dell'Associazione; -in caso di impossibilità di convocazione del
Consiglio Direttivo, può assumere d'urgenza al suo posto e con j gli stessi
poteri, delibere che dovrà sottoporre a ratifica del suddetto organo direttivo
nella prima seduta utile successiva.
ARTICOLO 14 I(Collegio
dei Probi Viri) Il Collegio dei Probi Viri è Composto da tre (3) membri: due
sono eletti dall'Assemblea dei Soci ed uno viene nominato, di diritto, fra i
componenti il Consiglio Comunale. Compito del Collegio è quello di dirimere:
vertenze instauratesi fra soci o fra soci ed Associazione, nonché dispute di
qualunque genere sorte fra i Rioni. Il Collegio dura in carica tre anni ed è
rinnovabile; esso delibera a maggioranza dei voti e, delle deliberazioni
assunte, tiene apposito libro verbali. ARTICOLO 15 (Modifiche allo
Statuto) 1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei
Soci con voto a maggioranza.
ARTICOLO 16 .(Gestione) I
1. Le risorse dell'Associazione comprendono: -le quote annue di
iscrizione; -le sovvenzioni di Enti; -contributi da terzi;
-qualsiasi altra entrata che non sia contraria alla legge.
ARTICOLO 17
(Scioglimento) 1. Il Consiglio Direttivo, qualora riesca a dimostrare
l'impossibilità a proseguire gli scopi sociali, può proporre lo scioglimento
dell'Associazione, che verrà deliberato in Assemblea, appositamente convocata,
con almeno i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto. ARTICOLO 18
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le norme
legislative vigenti. ARTICOLO 19 (Sede sociale -Archivio -Guardaroba)
La Sala del Palio, quale sede sociale dell'Associazione, viene assunta in
comodato dall'Amministrazione Comunale unitamente ad un locale interrato posto
nella locale Scuola Materna, da utilizzare per il deposito e la custodia dei
costumi ed altro materiale. Della stessa, l'Associazione cura la gestione nel
rispetto delle esigenze di rappresentanza dell'Ente Comune.
ARTICOLO 20
(Affiliazioni) 1. L'Associazione Palio del Duca aderisce a: - A.M.R.S.
(associazione marchigiana rievocazioni storiche); - F.I.G.S. (federazione
italiana giochi storici); - F.E.F.M.H. (federazione europea delle feste e
manifestazioni storiche); - F.I.G.e S.T. (federazione italiana giochi e sport
tradizionali).
ACQUAVIVA PICENA, aprile
2001
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