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Acquaviva e Sponsalia

DAI  DOCUMENTI ALLA STORIA

 

 

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Statuto dell'Associazione PALIO DEL DUCA 

 


Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
a) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 / 2017, di seguito indicato come CTS) ss.mm.ii e della normativa vigente in materia, l’Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata “Associazione Palio del Duca”.
b) La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà
“Associazione Palio del Duca APS”.
c) Nel caso in cui l’associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o agli altri registri delle associazioni di promozione sociale, non potrà utilizzare la formulazione “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”.
d) L’Associazione ha sede legale nella Sala del Palio in Via San Rocco 7, Acquaviva Picena (AP).
e) È data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
f) Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
g) L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.
h) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 1 bis – Logo Associazione PALIO DEL DUCA
a) Il Simbolo dell'Associazione è costituito dalla rappresentazione grafica della parola Sponsalia con la dicitura "rievocazione storica dal 1988" e dallo stemma degli Acquaviva (leone seduto con elmo a forma di drago, scudo e zampa sullo scudo), marchio registrato alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'
a) L’Associazione non ha fini di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
b) L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è un centro di vita associativa non violento, autonomo, pluralista, apartitico, aconfessionale, antifascista, antirazzista, laico, democratico, a carattere volontario e si ispira ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.
c) L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come scopo il recupero delle tradizioni storiche, culturali, ludico-sportive e di spettacolo, che si esplicano nei seguenti settori: sociale, culturale, educativo, ricreativo, ludico-sportivo, turistico, naturalistico, di protezione ambientale, di spettacolo e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico, teatrale e rievocazioni storiche.
d) L’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
1 - interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.
2 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 3 - e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
4 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale o religiose, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge n 141 del 18 agosto 2015 e successive modifiche.
7 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, dell’art. 5);
8 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
9 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
10 - L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
11 - L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
12 - L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
13 - L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
14 - L’Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità dell’art.85 co.4 del CTS e alla normativa vigente in materia.
15 - Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con la prassi del libero associazionismo, l’Associazione garantisce a tutti i soci la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.
16 - L’Associazione può promuovere direttamente o tramite appalto o in collaborazione con altre associazioni, organi e istituzioni o Enti Pubblici sia in Italia che all’estero, lo sviluppo delle iniziative culturali, teatrali, ludico-sportive, turistiche, ambientalistiche anche con produzione di spettacoli propri o con apertura di scuole inerenti allo scopo dell’associazione.
17 - L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
18 - Allo scopo di realizzare le proprie finalità e attività di interesse generale, l’Associazione può partecipare a bandi e richiedere autorizzazioni amministrative per realizzare direttamente e/o con collaborazioni con soci e/o soggetti pubblici o privati e/o tramite appalto.
19 - l'Associazione può stringere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni e imprese. l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.
20 - L'Associazione intende favorire attraverso il contatto con la storia, la coesione delle coscienze la riscoperta e la promozione di attività e delle identità culturali
21 - Favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà
22 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non ché le attività musicali
23 - può supportare, realizzare e partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'Associazione
24 - può svolgere l'opera per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui al n. (16), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'Associazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi, esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività indicate nell'Art 1 comma 185 legge 296 del 27/12/2006.
25 - può promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, etc.; pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica, cartacea, video, su supporti informatici e web su materie che costituiscono o integrano lo scopo dell'associazione.
e) L’Associazione si propone, inoltre di svolgere le seguenti attività:
1 - organizzazione di spettacoli di varia natura, disfide e tornei cavallereschi, rievocazioni cortei storici, con realizzazione di infrastrutture e attrezzature idonee;
2 - convegni, conferenze, eventi, mostre, esposizioni culturali e di prodotti di varia natura, degustazioni di prodotti, convivi medievali e rinascimentali, fiere, mercati, sagre, attività commerciali, gestione di parchi giochi, gestione di parchi verdi e naturali, gestione di musei o poli museali, gestione di beni e siti di interesse culturale (castelli, ostelli lungo
percorsi storici, spazi e attrezzature per spettacoli storici, ecc.);
3 - gestione di servizi turistici (promozione turistica, attività di incoming, tour operator pro-loco, gestione di strutture turistiche);
4 - servizi alla realizzazione di contenuti e materiale multimediale, produzioni editoriali su supporto cartaceo o multimediale, produzione di siti e portali Internet, realizzazione; vendita e commercializzazione di spazi di pubblicità on line e off-line (garantendo l’applicazione e il rispetto delle normative sulla privacy);
5 - iniziative e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
6 - attività culturali e del turismo anche attraverso il ricorso a progetti con finanziamenti e partenariati europei;
7 - progetti di formazione e istruzione in collaborazione con enti di formazione professionale e/o scuole e/o istituti scolastici e/o università.
Art. 3 I SOCI
a) Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall’art.35 co.3 del CTS, aventi scopi di attività di volontariato e solidarietà nei campi sociale, culturale e ludico-sportivo, purché condividano e rispettino i principi e le norme dello Statuto, le sue finalità e si impegnino a partecipare alla vita dell’Associazione.
b) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35 co.1 D.lgs. 117 / 2017) ss.mm.ii.
c) sono soci dell'Associazione Palio del Duca: I Rioni Aquila e Civetta, i gruppi sportivi Civetta "Rope Thutt" Aquila "Super Sayan". I responsabili dei Rioni possono essere convocati dal consiglio direttivo in qualità di auditori senza diritto di voto
d) I cittadini soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritto all’elezione degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. L’adesione implica l’accettazione del presente Statuto.
e) sono previste le figure di Soci Onorari con la maggioranza del consiglio direttivo, la durata della qualifica è annuale e gratuita.
f) L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI
a) La domanda di ammissione quale socio dell’Associazione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che decide - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - a maggioranza dei componenti. In caso di parità, nella votazione per l’ammissione, prevale il voto del Presidente.
b) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il socio minore acquisirà il diritto di votare in assemblea solo al compimento del 18° anno di età. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.
Art. 5 DIRITTI E DOVERI SOCI

a) I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, così come decise dall’assemblea. Sono altresì tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti e disciplinari tecnici interni.
b) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
c) I soci hanno il diritto di:
1 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2 - esaminare i libri sociali attraverso una richiesta scritta e motivata al Presidente;
3 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
4 - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
5 - discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
6 - chiedere la modifica del presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
7 - denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art.29 CTS;
8 - decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione.
d) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
a) I soci possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:
1 - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2 - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
3 - qualora in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all’Associazione.
4 - I soci decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale.
5 - Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale, eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
6 - La deliberazione con le cause dell’esclusione è presa dal Consiglio Direttivo secondo le modalità del precedente art.4, previa audizione dell’interessato.
Art. 7 ORGANI ASSOCIATIVI
a) Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Presidente Onorario;
5. la Commissione Storica;
6. il Sindaco Revisore;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. l’Organo di controllo (eventuale);
9. il Revisore legale dei conti (eventuale);
b) Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare
l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Art. 8 COMPITI ASSEMBLEA
a) L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, può essere convocata e svolta con modalità telematica - videoconferenza ed è composta da tutti i soci, che hanno un voto, in regola con i versamenti della quota sociale.
b) Partecipano all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
c) L’Assemblea ordinaria:
1. determina l’indirizzo generale dell’Associazione;
2. elegge e revoca gli organi sociali (per la durata di un triennio);
3. approva i programmi pluriennali e annuali delle attività;
4. al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
5. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo o rendiconto per cassa;
6. decide l’importo della quota associativa annua;
7. decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Sindaco revisore;
8. ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza;
9. approva i Regolamenti interni, incluso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e i disciplinari tecnici e le loro modifiche;
10. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
11. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
d) L’Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle modifiche allo Statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione stessa;
3. delibera su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità;
4. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
a) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza.
b) In seconda convocazione da indirsi almeno due ore dopo quella della prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Le eventuali proposte, non comprese nell'Ordine del Giorno, non possono essere poste in discussione. Ogni socio può rappresentare, tramite delega, non più di due soci.
c) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 9 componenti.
d) Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea in via ordinaria almeno due volte l’anno; in via straordinaria su richiesta scritta di 1/3 dei soci, del Sindaco revisore, del Presidente, di un consigliere. In via straordinaria l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
e) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o inviato per posta elettronica, specificando data, ora, sede della riunione e ordine del giorno in discussione.
f) L’Assemblea ordinaria delibera, tra l’altro, sui Regolamenti interni e i Disciplinari elencati all’art.8.
g) L’assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale su cui dovranno essere riportate le deliberazioni dell’assemblea.
h) Le votazioni per il Consiglio Direttivo e per le altre cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto, o su decisione della maggioranza dei presenti, a votazione palese. Tutte le altre deliberazioni possono essere votate per alzata di mano, salvo che, almeno 1/3 dei presenti, non chieda procedersi a scrutinio segreto.
i) Terminata la votazione il Presidente dell’Assemblea comunica immediatamente i risultati. Il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti, convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la designazione delle cariche all’interno di quell’Organismo.
Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione. Cessa di diritto, alla comunicazione dell’avvenuta designazione delle cariche.
b) Il Consiglio Direttivo convocato anche per via telematica - videoconferenza, elegge al suo interno due vicepresidenti, di cui uno Vicario. Elegge inoltre un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
c) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.
d) Le dimissioni o la cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero consiglio, i componenti rimasti in carica possono svolgere attività urgenti di ordinaria amministrazione.
e) Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più riconosciuto come proprio rappresentante dall’Organismo federato o sia cessata l’iscrizione alla Associazione Palio del Duca dell’Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea o, in mancanza, con votazione dell’Assemblea nella prima seduta utile.
f) Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è convocato, tutte le volte che necessita, dal Presidente senza formalità. In via straordinaria è convocato su proposta del Consiglio Direttivo, di uno dei consiglieri o del Sindaco Revisore.
g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario, e sono verbalizzate.
h) Il Consiglio Direttivo:
1- approva ogni iniziativa dell’Associazione;
2 - formula i programmi (Programma pluriennale e Programma annuale) di attività sociale da sottoporre all’esame dell’assemblea;
3 - propone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il Regolamento interno, nel quale siano previsti, tra l’altro, l’istituzione e il funzionamento di: una Commissione storica, un Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo, degli eventuali Gruppi di Lavoro e i Disciplinari tecnici;
4 - nomina il Coordinatore della Commissione Storica , del Comitato Scientifico, del Comitato organizzativo, di ciascun Gruppo di Lavoro, oltre ai componenti di tali organismi;
5 - decide sull’ammissione di nuovi soci;
6 - sospende, esclude, radia i soci;
7 - attua le deliberazioni dell’assemblea;
8 - decide su eventuali controversie tra soci e consiglieri e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;
9 - decide la decadenza di un consigliere e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;
10 - predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
11 - predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;
12 - individua le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
i) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
Art. 11 PRESIDENTE
a) Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. E' eletto dal consiglio Direttivo dura in carica tre anni, così come gli altri Organi dell’Associazione.
Il Presidente:
1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
2. presiede il Consiglio Direttivo;
3. stipula gli atti necessari alla vita sociale;
4. cura l’attuazione delle delibere degli organi sociali ed è responsabile della buona tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali (soci, verbali, patrimonio, archivio, libro giornale, ecc.);
5. convoca l’assemblea ordinaria in caso di contributi finanziari esterni che non siano stati assunti in via preventiva dagli atti di programmazione dell’attività.
Art. 12 REVISORE DEI CONTI
a) Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni. Il Sindaco revisore:
1. vigila sull’operato del Consiglio Direttivo;
2. verifica periodicamente la contabilità per riferirne all’Assemblea;
3. redige la relazione di presentazione dei bilanci all’assemblea.
b) È in sua facoltà intervenire, senza obbligo di avviso, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
c) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all’interno della Associazione.
d) In caso di superamento dei limiti previsti dall’art.30 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo, anche monocratico, disciplinato dal suddetto art.30, che sostituirà il Sindaco Revisore di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo.
e) Nei casi previsti dall’art.31 del CTS l’Associazione nominerà un/a Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 13 COLLEGIO PROBIVIRI
a) Il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e di n. 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea per tre anni. Nella prima seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
b) Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta del Presidente dell’Associazione, con Ordine del Giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto apposito verbale da inviare al Consiglio Direttivo per i relativi adempimenti.
c) Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
1. regola i conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
2. decide su impugnative dei soci contro gli Organi statutari in merito alla legittimità degli atti assunti;
3. vigila sull’osservanza e sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e dei Disciplinari tecnici;
4. decide sui ricorsi in generale.
d) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti o eventi contestati.
e) La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all’interno della Associazione.
f) per ogni controversia che non sia definita nei modi di cui sopra, è competente, in via esclusiva, il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.
Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO
a) L’Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l’Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l’Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
b) I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
c) L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
d ) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31 c.1, la revisione lega dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
e) L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
f) I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.15 REVISORI LEGALI

a) Salvo quanto previsto dall’art.14 del presente statuto, nei casi previsti dall’art.31 del CTS l’Associazione nominerà un/a Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 16 RECESSO DEI SOCI
a) I soci possono recedere in qualsiasi momento,del recesso che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) Le dimissioni di ogni singolo Consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. Entro 15 giorni dall’avvenuta ratifica il Presidente è tenuto a cooptare nel Consiglio, al posto del mancante, un altro consigliere secondo le modalità di cui al precedente articolo.
Art. 17 FINI ISTITUZIONALI
a) Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
b) Tutte le funzioni relative alle cariche sociali sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente col Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell’Associazione.
c) In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti stabiliti dall’art.36 D.lgs. 117 / 2017 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente.
Art. 18 VOLONTARIATO
a) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
b) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
c) Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
d) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
e) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
f) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.17 del D.lgs 117 / 2017.
g) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
h) L’Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
i) I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 D.Lgs. 117 / 2017.
Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE
a) Il patrimonio sociale è costituto dal patrimonio rappresentato dai costumi, dalle attrezzature e altro legati allo svolgimento delle attività sociali, dai proventi delle sottoscrizioni, da eventuali versamenti volontari di soci, enti pubblici o privati, da persone fisiche anche estranee all’Associazione, da compensi ottenuti dall’Associazione per partecipazioni ad altre manifestazioni, da attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
b) Il patrimonio sociale è composto inoltre dai beni materiali e immateriali acquistati o prodotti con l’attività dei soci, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 RISORSE ECONOMICHE
a) L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
1 - la quota sociale annuale versate dai soci;
2 - i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3 - gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4 - i versamenti volontari degli associati;
5 - gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
6 - i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
7 - i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
8 - i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
9 - le donazioni ed i lasciti testamentari;
10 - le rendite patrimoniali;
11 - raccolte fondi;
12 - le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
13 - i proventi derivanti dalle attività previste dall’art.85 del Codice del Terzo Settore;
14 - i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art.6 CTS;
15 - le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
16 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
17 - ogni altra entrata non sopra specificata.


Art.21 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
b) Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
c) L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori a 220.000 euro, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, in caso di ricavi superiori, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, di rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
d) Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.
e) Ai sensi dell’art.13 c.6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
f) Il Bilancio d’esercizio o il Rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall’art.48 c.3 del CTS.
g) La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
h) Al superamento dei limiti previsti dall’art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d’esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
i) Il Bilancio Sociale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
Art. 22 ATTI E OBBLIGAZIONI ASSOCIAZIONE
a) Degli atti dell’Associazione risponde moralmente il suo Presidente o altra persona delegata a giudizio dell’Assemblea, che sia titolare ai fini delle licenze e autorizzazioni per gli spettacoli.
b) Per le obbligazioni della Associazione risponde il fondo comune e, personalmente e in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione, compresi i soci.
c) Per le operazioni straordinarie di carattere economico e finanziario oltre alla firma del Presidente sarà da valutare caso per caso se si renderà necessaria quella di un altro Consigliere.
d) L’Assemblea può delegare un Consigliere o un Socio solo per quella specifica operazione.
Art. 23 OBBLIGHI STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria.
b) L’Assemblea straordinaria per tale incombenza è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di 2/3 dei soci e la deliberazione è valida se riporta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
c) Le modifiche allo Statuto imposte da norma di legge operano ipso iure.
d) In quel caso la variazione al testo sarà di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata alla prima assemblea dei soci.
e) Le variazioni al testo dello Statuto sono di competenza dell’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci sottoscrittori e avvengono con le modalità previste dal comma due del presente articolo.
f) Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
Art. 24 SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento potrà essere deliberato con almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
b) L’Associazione ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.25 NORME ASSOCIATIVE
a) Fino all’operatività del RUNTS continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS o nei Registri considerati equivalenti.
b) Ai sensi dell’art.11 del Codice del Terzo Settore l'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117 / 2017 e successive
modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117 / 2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
c) Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l’acronimo APS.
Art. 26 OBBLIGHI RUNTS
a) Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 27 NORME DI RINVIO
a) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii, ( successive modifiche e integrazioni) in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme vigenti.
Art. 28 NORME TRANSITORIE
a) Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
b) Resta inteso che: le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o immigrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente , il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ad entreranno in vigore;
c) Le clausole del presente statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 / 1972 , debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art.104, comma 2, del D. Lgs.117 / 2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo Settore, debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117 / 2017.
d) Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.


Il Segretario/a     Il Presidente
Paola Gaetani   Cav. Nello Gaetani



Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Palio del Duca APS in videoconferenza Lunedì 8 Marzo 2021







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