Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
a) È costituita, nel rispetto del Codice Civile,
del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 / 2017,
di seguito indicato come CTS) ss.mm.ii e della
normativa vigente in materia, l’Associazione di
Promozione Sociale non riconosciuta denominata
“Associazione Palio del Duca”. b) La
denominazione sociale dell’associazione, una
volta ottenuta l’iscrizione nella sezione
associazioni di promozione sociale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o,
nelle more della sua istituzione, in registri
considerati equivalenti, sarà integrata
automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà
“Associazione Palio del Duca APS”. c) Nel
caso in cui l’associazione non fosse più
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) o agli altri registri delle
associazioni di promozione sociale, non potrà
utilizzare la formulazione “associazione di
promozione sociale” o l’acronimo “APS”. d)
L’Associazione ha sede legale nella Sala del
Palio in Via San Rocco 7, Acquaviva Picena (AP).
e) È data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo
di Amministrazione) di cambiare la sede legale,
ove se ne ravvisi la necessità, previa
deliberazione dell’Assemblea dei soci. f) Il
trasferimento della sede legale all’interno del
medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei
soci non comporta modifica statutaria, ma
l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti. g) L'Associazione potrà
costituire sedi operative secondarie. h) La
durata dell'Associazione è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 1 bis – Logo Associazione PALIO DEL DUCA
a) Il Simbolo dell'Associazione è costituito
dalla rappresentazione grafica della parola
Sponsalia con la dicitura "rievocazione storica
dal 1988" e dallo stemma degli Acquaviva (leone
seduto con elmo a forma di drago, scudo e zampa
sullo scudo), marchio registrato alla Camera di
Commercio di Ascoli Piceno Art. 2
FINALITA' E ATTIVITA' a)
L’Associazione non ha fini di lucro e ha il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto
associativo. b) L’Associazione è un Ente del
Terzo Settore (ETS) ed è un centro di vita
associativa non violento, autonomo, pluralista,
apartitico, aconfessionale, antifascista,
antirazzista, laico, democratico, a carattere
volontario e si ispira ai principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei
diritti inviolabili della persona. c)
L’Associazione persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed ha come
scopo il recupero delle tradizioni storiche,
culturali, ludico-sportive e di spettacolo, che
si esplicano nei seguenti settori: sociale,
culturale, educativo, ricreativo,
ludico-sportivo, turistico, naturalistico, di
protezione ambientale, di spettacolo e di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
artistico, teatrale e rievocazioni storiche.
d) L’Associazione svolge in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi le
seguenti attività di interesse generale di cui
all’art.5 del Codice del Terzo Settore: 1 -
interventi e servizi sociali ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni. 2 - educazione, istruzione e
formazione professionale, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 3 - e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; 3 -
interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali; 4 -
interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni; 5 -
organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale o religiose, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al
presente articolo; 6 - accoglienza umanitaria
ed integrazione sociale dei migranti,
agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della
legge n 141 del 18 agosto 2015 e successive
modifiche. 7 - formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa (lettera l, dell’art.
5); 8 - organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche; 9 - beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale a norma del presente
articolo. 10 - L’Associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri
associati o delle persone aderenti agli enti
associati. 11 - L’Associazione non dispone
limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
in relazione all’ammissione dei soci e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa. 12 -
L’Associazione può esercitare, a norma
dell’art.6 del Codice del Terzo Settore,
attività diverse da quelle di interesse
generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti
con apposito Decreto ministeriale. La loro
individuazione sarà successivamente operata da
parte del Consiglio Direttivo. 13 -
L’Associazione può esercitare anche attività di
raccolta fondi, a norma dell’art.7 CTS,
attraverso la richiesta a terzi di donazioni,
lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con
il pubblico. 14 - L’Associazione può svolgere
attività di somministrazione ai soci di alimenti
e bevande come momento ricreativo e di
socialità, complementare e strumentale
all’attuazione degli scopi istituzionali e delle
attività di interesse generale, in conformità
dell’art.85 co.4 del CTS e alla normativa
vigente in materia. 15 - Nel quadro delle
diverse attività e coerentemente con la prassi
del libero associazionismo, l’Associazione
garantisce a tutti i soci la possibilità di
realizzare le proprie aspirazioni e di
contribuire con attiva partecipazione alla vita
e allo sviluppo delle strutture organizzative a
tutti i livelli. 16 - L’Associazione può
promuovere direttamente o tramite appalto o in
collaborazione con altre associazioni, organi e
istituzioni o Enti Pubblici sia in Italia che
all’estero, lo sviluppo delle iniziative
culturali, teatrali, ludico-sportive,
turistiche, ambientalistiche anche con
produzione di spettacoli propri o con apertura
di scuole inerenti allo scopo dell’associazione.
17 - L’Associazione ha l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore delle attività istituzionali
statutariamente previste. 18 - Allo scopo di
realizzare le proprie finalità e attività di
interesse generale, l’Associazione può
partecipare a bandi e richiedere autorizzazioni
amministrative per realizzare direttamente e/o
con collaborazioni con soci e/o soggetti
pubblici o privati e/o tramite appalto. 19 -
l'Associazione può stringere partnership e/o
collaborazioni con Enti pubblici e privati,
associazioni e imprese. l’Associazione potrà,
ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla
costituzione degli organismi suddetti. 20 -
L'Associazione intende favorire attraverso il
contatto con la storia, la coesione delle
coscienze la riscoperta e la promozione di
attività e delle identità culturali 21 -
Favorire gli scambi culturali, il turismo,
promuovere l'associazionismo locale, sviluppare
il senso dell'amicizia e della solidarietà
22 - organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche non ché le attività
musicali 23 - può supportare, realizzare e
partecipare a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale, legate
agli usi e alle tradizioni locali, espressamente
previste tra le finalità istituzionali
dell'Associazione 24 - può svolgere l'opera
per la realizzazione o partecipazione alle
manifestazioni di cui al n. (16), svolte
nell'ambito territoriale di appartenenza
dell'Associazione per ragioni storiche si svolga
oltre che nel proprio ambito territoriale anche
in altri luoghi, esercizio in via esclusiva o
prevalente delle attività indicate nell'Art 1
comma 185 legge 296 del 27/12/2006. 25 - può
promuovere e partecipare ad iniziative di
studio, di ricerca, quali convegni, congressi,
seminari, stages, etc.; pubblicare testi, atti e
documenti, sia in forma occasionale che
periodica, cartacea, video, su supporti
informatici e web su materie che costituiscono o
integrano lo scopo dell'associazione. e)
L’Associazione si propone, inoltre di svolgere
le seguenti attività: 1 - organizzazione di
spettacoli di varia natura, disfide e tornei
cavallereschi, rievocazioni cortei storici, con
realizzazione di infrastrutture e attrezzature
idonee; 2 - convegni, conferenze, eventi,
mostre, esposizioni culturali e di prodotti di
varia natura, degustazioni di prodotti, convivi
medievali e rinascimentali, fiere, mercati,
sagre, attività commerciali, gestione di parchi
giochi, gestione di parchi verdi e naturali,
gestione di musei o poli museali, gestione di
beni e siti di interesse culturale (castelli,
ostelli lungo percorsi storici, spazi e
attrezzature per spettacoli storici, ecc.);
3 - gestione di servizi turistici (promozione
turistica, attività di incoming, tour operator
pro-loco, gestione di strutture turistiche);
4 - servizi alla realizzazione di contenuti e
materiale multimediale, produzioni editoriali su
supporto cartaceo o multimediale, produzione di
siti e portali Internet, realizzazione; vendita
e commercializzazione di spazi di pubblicità on
line e off-line (garantendo l’applicazione e il
rispetto delle normative sulla privacy); 5 -
iniziative e attività di valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale;
6 - attività culturali e del turismo anche
attraverso il ricorso a progetti con
finanziamenti e partenariati europei; 7 -
progetti di formazione e istruzione in
collaborazione con enti di formazione
professionale e/o scuole e/o istituti scolastici
e/o università. Art. 3 I SOCI
a) Possono essere soci dell’Associazione tutti i
cittadini e gli enti del Terzo Settore o senza
scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall’art.35
co.3 del CTS, aventi scopi di attività di
volontariato e solidarietà nei campi sociale,
culturale e ludico-sportivo, purché condividano
e rispettino i principi e le norme dello
Statuto, le sue finalità e si impegnino a
partecipare alla vita dell’Associazione. b)
Il numero degli associati è illimitato ma, in
ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge (art.35 co.1 D.lgs. 117 /
2017) ss.mm.ii. c) sono soci
dell'Associazione Palio del Duca: I Rioni Aquila
e Civetta, i gruppi sportivi Civetta "Rope
Thutt" Aquila "Super Sayan". I responsabili dei
Rioni possono essere convocati dal consiglio
direttivo in qualità di auditori senza diritto
di voto d) I cittadini soci, con il
compimento della maggiore età, partecipano con
pari diritto all’elezione degli organi sociali e
sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
L’adesione implica l’accettazione del presente
Statuto. e) sono previste le figure di Soci
Onorari con la maggioranza del consiglio
direttivo, la durata della qualifica è annuale e
gratuita. f) L’ordinamento interno è ispirato
a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati. Le cariche
associative sono elettive e gratuite.
Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI
a) La domanda di ammissione quale socio
dell’Associazione è presentata per iscritto al
Consiglio Direttivo che decide - secondo criteri
non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale
svolte - a maggioranza dei componenti. In caso
di parità, nella votazione per l’ammissione,
prevale il voto del Presidente. b) In caso di
domanda di ammissione a socio presentata da un
minore, la stessa dovrà essere controfirmata
dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il
socio minore acquisirà il diritto di votare in
assemblea solo al compimento del 18° anno di
età. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono
insindacabili. Art. 5 DIRITTI E
DOVERI SOCI a) I soci sono tenuti al
pagamento delle quote sociali, così come decise
dall’assemblea. Sono altresì tenuti
all’osservanza dello Statuto e degli eventuali
regolamenti e disciplinari tecnici interni.
b) La quota sociale rappresenta unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno
economico dell'Associazione, non costituisce
pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è in nessun caso
rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
c) I soci hanno il diritto di: 1 - eleggere
gli organi associativi e di essere eletti negli
stessi; 2 - esaminare i libri sociali
attraverso una richiesta scritta e motivata al
Presidente; 3 - essere rimborsati dalle
spese effettivamente sostenute e documentate;
4 - prendere atto dell’ordine del giorno
delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
5 - discutere ed approvare i rendiconti e/o
bilanci; 6 - chiedere la modifica del
presente statuto e gli eventuali Regolamenti
interni; 7 - denunziare i fatti che ritiene
censurabili ai sensi dell’art.29 CTS; 8 -
decidere in merito alla trasformazione, fusione,
scissione o scioglimento dell’Associazione.
d) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti
coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che
sono iscritti nel libro degli associati da
almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al
versamento della quota sociale almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dell'Assemblea
stessa. Art. 6 PERDITA DELLA
QUALIFICA DI SOCIO a) I soci possono
essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti
motivi: 1 - qualora non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto e alle
deliberazioni prese dagli organi sociali; 2 -
qualora si rendano morosi nel pagamento della
quota sociale senza giustificato motivo; 3 -
qualora in qualunque modo arrechino danno morale
o materiale all’Associazione. 4 - I soci
decaduti non hanno diritto al rimborso della
quota associativa annuale. 5 - Il recesso,
l'esclusione, la decadenza del socio determinano
automaticamente la decadenza dalla carica
sociale, eventualmente rivestita all'interno
dell'Associazione. 6 - La deliberazione con
le cause dell’esclusione è presa dal Consiglio
Direttivo secondo le modalità del precedente
art.4, previa audizione dell’interessato.
Art. 7 ORGANI ASSOCIATIVI a)
Gli organi dell’Associazione sono: 1.
l’Assemblea dei Soci; 2. il Consiglio
Direttivo; 3. il Presidente; 4. il
Presidente Onorario; 5. la Commissione
Storica; 6. il Sindaco Revisore; 7. il
Collegio dei Probiviri; 8. l’Organo di
controllo (eventuale); 9. il Revisore legale
dei conti (eventuale); b) Tramite Regolamento
o apposita delibera ciascun organismo può
attivare per le proprie convocazioni modalità di
partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto
per corrispondenza o in via elettronica, purché
sia possibile verificare l'identità
dell'associato che partecipa e vota.
Art. 8 COMPITI ASSEMBLEA a)
L’Assemblea può essere ordinaria e
straordinaria, può essere convocata e svolta con
modalità telematica - videoconferenza ed è
composta da tutti i soci, che hanno un voto, in
regola con i versamenti della quota sociale.
b) Partecipano all'Assemblea tutti i soci che
siano iscritti nel libro degli associati da
almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al
versamento della quota sociale almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dell'Assemblea
stessa. c) L’Assemblea ordinaria: 1.
determina l’indirizzo generale
dell’Associazione; 2. elegge e revoca gli
organi sociali (per la durata di un triennio);
3. approva i programmi pluriennali e annuali
delle attività; 4. al termine del mandato
discute la relazione del Consiglio Direttivo
uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo
mandato; elegge una commissione elettorale,
composta da almeno tre soci, che controlli lo
svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
5. approva il bilancio preventivo, il bilancio
consuntivo o rendiconto per cassa; 6. decide
l’importo della quota associativa annua; 7.
decide sulle eventuali irregolarità riscontrate
dal Sindaco revisore; 8. ratifica le
decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto
di competenza; 9. approva i Regolamenti
interni, incluso l’eventuale regolamento dei
lavori assembleari, e i disciplinari tecnici e
le loro modifiche; 10. delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi
associativi e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti; 11. delibera su tutte le
questioni attinenti la gestione sociale; 12.
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto
alla sua competenza. d) L’Assemblea
straordinaria: 1. delibera sulle modifiche
allo Statuto; 2. delibera sullo scioglimento
dell’Associazione stessa; 3. delibera su
eventuali ricorsi o su eventi di particolare
gravità; 4. delibera la trasformazione, la
fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI a)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
con la presenza, anche per delega, della metà
più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza.
b) In seconda convocazione da indirsi almeno due
ore dopo quella della prima convocazione, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei presenti. Le eventuali
proposte, non comprese nell'Ordine del Giorno,
non possono essere poste in discussione. Ogni
socio può rappresentare, tramite delega, non più
di due soci. c) Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di 5 fino a un massimo di
9 componenti. d) Il Consiglio Direttivo
convoca l’Assemblea in via ordinaria almeno due
volte l’anno; in via straordinaria su richiesta
scritta di 1/3 dei soci, del Sindaco revisore,
del Presidente, di un consigliere. In via
straordinaria l’Assemblea dovrà essere convocata
entro 30 giorni dalla richiesta. e)
L’annuncio della convocazione dovrà essere
comunicato ai soci almeno 10 giorni prima
mediante avviso affisso nella bacheca della sede
sociale e/o inviato per posta elettronica,
specificando data, ora, sede della riunione e
ordine del giorno in discussione. f)
L’Assemblea ordinaria delibera, tra l’altro, sui
Regolamenti interni e i Disciplinari elencati
all’art.8. g) L’assemblea ordinaria è
presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea. Il Presidente nomina un
segretario per la redazione del verbale su cui
dovranno essere riportate le deliberazioni
dell’assemblea. h) Le votazioni per il
Consiglio Direttivo e per le altre cariche
sociali devono avvenire a scrutinio segreto, o
su decisione della maggioranza dei presenti, a
votazione palese. Tutte le altre deliberazioni
possono essere votate per alzata di mano, salvo
che, almeno 1/3 dei presenti, non chieda
procedersi a scrutinio segreto. i) Terminata
la votazione il Presidente dell’Assemblea
comunica immediatamente i risultati. Il
Consigliere che ha riportato il maggior numero
dei voti, convoca entro 15 giorni il Consiglio
Direttivo per la designazione delle cariche
all’interno di quell’Organismo. Art.
10 CONSIGLIO DIRETTIVO a) Il
Consiglio Direttivo uscente resta in carica per
l’ordinaria amministrazione. Cessa di diritto,
alla comunicazione dell’avvenuta designazione
delle cariche. b) Il Consiglio Direttivo
convocato anche per via telematica -
videoconferenza, elegge al suo interno due
vicepresidenti, di cui uno Vicario. Elegge
inoltre un Segretario ed un Tesoriere. Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
c) Il Consigliere che, senza giustificato
motivo, non interviene a tre sedute consecutive,
decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo si
pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni
dell'interessato. d) Le dimissioni o la
cessazione dalla carica di oltre la metà dei
componenti il consiglio direttivo comportano la
decadenza dell'intero consiglio, i componenti
rimasti in carica possono svolgere attività
urgenti di ordinaria amministrazione. e)
Qualora un componente del Consiglio Direttivo si
dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non
sia più riconosciuto come proprio rappresentante
dall’Organismo federato o sia cessata
l’iscrizione alla Associazione Palio del Duca
dell’Organismo che lo ha espresso, il Consiglio
stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua
sostituzione, nominando il primo dei non eletti
dell'Assemblea o, in mancanza, con votazione
dell’Assemblea nella prima seduta utile. f)
Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è
convocato, tutte le volte che necessita, dal
Presidente senza formalità. In via straordinaria
è convocato su proposta del Consiglio Direttivo,
di uno dei consiglieri o del Sindaco Revisore.
g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono
presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza,
dal vice Presidente Vicario, e sono
verbalizzate. h) Il Consiglio Direttivo:
1- approva ogni iniziativa dell’Associazione;
2 - formula i programmi (Programma pluriennale e
Programma annuale) di attività sociale da
sottoporre all’esame dell’assemblea; 3 -
propone all’approvazione dell’Assemblea
ordinaria il Regolamento interno, nel quale
siano previsti, tra l’altro, l’istituzione e il
funzionamento di: una Commissione storica, un
Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo,
degli eventuali Gruppi di Lavoro e i
Disciplinari tecnici; 4 - nomina il
Coordinatore della Commissione Storica , del
Comitato Scientifico, del Comitato
organizzativo, di ciascun Gruppo di Lavoro,
oltre ai componenti di tali organismi; 5 -
decide sull’ammissione di nuovi soci; 6 -
sospende, esclude, radia i soci; 7 - attua
le deliberazioni dell’assemblea; 8 - decide
su eventuali controversie tra soci e consiglieri
e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la
materia lo richiede; 9 - decide la decadenza
di un consigliere e coinvolge il Collegio dei
Probiviri se la materia lo richiede; 10 -
predisporre il bilancio di esercizio formato
dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l'indicazione dei proventi e
degli oneri dell'associazione, e dalla relazione
di missione che illustra le poste di bilancio,
l'andamento economico e gestionale
dell'associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie. Nei limiti previsti
dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere
redatto nella forma del rendiconto per cassa;
11 - predispone l'eventuale bilancio sociale
secondo le modalità e nei casi previsti
dall'art.14 del CTS; 12 - individua le
attività diverse di cui all'art.6 del CTS da
svolgere in armonia con le finalità sociali e
documentarne il carattere secondario e
strumentale secondo quanto previsto dell'art.13
c.6 CTS nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o
nella nota integrativa al bilancio. i) Il
potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili
ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza
Art. 11 PRESIDENTE a) Il Presidente
rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni,
personalmente o a mezzo di suoi delegati. E'
eletto dal consiglio Direttivo dura in carica
tre anni, così come gli altri Organi
dell’Associazione. Il Presidente: 1. ha la
rappresentanza legale dell’Associazione; 2.
presiede il Consiglio Direttivo; 3. stipula
gli atti necessari alla vita sociale; 4. cura
l’attuazione delle delibere degli organi sociali
ed è responsabile della buona tenuta delle
scritture contabili e dei libri sociali (soci,
verbali, patrimonio, archivio, libro giornale,
ecc.); 5. convoca l’assemblea ordinaria in
caso di contributi finanziari esterni che non
siano stati assunti in via preventiva dagli atti
di programmazione dell’attività. Art.
12 REVISORE DEI CONTI a) Il Sindaco
Revisore dura in carica tre anni. Il Sindaco
revisore: 1. vigila sull’operato del
Consiglio Direttivo; 2. verifica
periodicamente la contabilità per riferirne
all’Assemblea; 3. redige la relazione di
presentazione dei bilanci all’assemblea. b) È
in sua facoltà intervenire, senza obbligo di
avviso, a tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo. c) La carica di Revisore è
incompatibile con qualsiasi altra carica o
incarico all’interno della Associazione. d)
In caso di superamento dei limiti previsti
dall’art.30 del Codice del Terzo Settore,
l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di
controllo, anche monocratico, disciplinato dal
suddetto art.30, che sostituirà il Sindaco
Revisore di cui alle lett. a), b) e c) del
presente articolo. e) Nei casi previsti
dall’art.31 del CTS l’Associazione nominerà un/a
Revisore legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell'apposito
registro. Art. 13 COLLEGIO PROBIVIRI
a) Il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3
(tre) componenti effettivi e di n. 2 (due)
supplenti, eletti dall’Assemblea per tre anni.
Nella prima seduta essi eleggono al loro interno
il Presidente, il quale ha diritto di
presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
b) Il Collegio è convocato dal suo Presidente,
su richiesta del Presidente dell’Associazione,
con Ordine del Giorno specifico; delle sedute
viene redatto e sottoscritto apposito verbale da
inviare al Consiglio Direttivo per i relativi
adempimenti. c) Il Collegio dei Probiviri
svolge le seguenti funzioni: 1. regola i
conflitti di competenza fra i vari Organi
statutari; 2. decide su impugnative dei soci
contro gli Organi statutari in merito alla
legittimità degli atti assunti; 3. vigila
sull’osservanza e sul rispetto dello Statuto,
dei Regolamenti interni e dei Disciplinari
tecnici; 4. decide sui ricorsi in generale.
d) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri
sono inappellabili e devono essere prese entro
30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta
non può essere proposto oltre 60 (sessanta)
giorni dai fatti o eventi contestati. e) La
carica di Proboviro è incompatibile con
qualsiasi altra carica o incarico all’interno
della Associazione. f) per ogni controversia
che non sia definita nei modi di cui sopra, è
competente, in via esclusiva, il foro del luogo
in cui ha sede l'Associazione. Art.
14 ORGANO DI CONTROLLO a) L’Organo
di controllo è un organismo di garanzia e di
controllo ai sensi dell’art.30 CTS. Qualora si
renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge o l’Assemblea lo riterrà
opportuno, verrà nominato l’Organo di controllo
composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che
possono essere individuati anche tra persone non
aderenti all’Associazione. b) I componenti
dell’Organo di controllo, ai quali si applica
l’art.2399 del Codice Civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso
di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti. c) L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della Legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. n.231 dell’8 giugno
2001, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. d ) Esso può esercitare
inoltre, al superamento dei limiti di cui
all’art.31 c.1, la revisione lega dei conti. In
tal caso l’Organo di controllo è costituito da
revisori legali iscritti nell’apposito registro.
e) L’Organo di controllo esercita inoltre
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
del CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall’Organo di controllo. f) I componenti
dell’Organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari. Art.15 REVISORI
LEGALI a) Salvo quanto previsto
dall’art.14 del presente statuto, nei casi
previsti dall’art.31 del CTS l’Associazione
nominerà un/a Revisore legale dei conti o una
Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro. Art. 16
RECESSO DEI SOCI a) I soci possono
recedere in qualsiasi momento,del recesso che
deve essere presentato per iscritto al Consiglio
Direttivo. b) Le dimissioni di ogni singolo
Consigliere devono essere presentate per
iscritto al Consiglio Direttivo. Questo ha
facoltà di discuterle e di chiedere eventuali
chiarimenti prima di ratificarle. Entro 15
giorni dall’avvenuta ratifica il Presidente è
tenuto a cooptare nel Consiglio, al posto del
mancante, un altro consigliere secondo le
modalità di cui al precedente articolo.
Art. 17 FINI ISTITUZIONALI
a) Per il perseguimento dei fini istituzionali,
l’Associazione si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati, ai quali possono
essere unicamente rimborsate dall’Associazione
medesima le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti. b) Tutte le
funzioni relative alle cariche sociali sono
completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese
dovranno essere concordati e definiti
specificatamente col Consiglio Direttivo e
iscritti nel bilancio dell’Associazione. c)
In caso di particolare necessità, l’Associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche ricorrendo ai propri associati,
solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale
e al perseguimento delle finalità statutarie,
secondo i limiti stabiliti dall’art.36 D.lgs.
117 / 2017 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente.
Art. 18 VOLONTARIATO a) I
volontari sono persone che per loro libera
scelta svolgono, per il tramite
dell’Associazione, attività in favore della
comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità. b) La loro attività deve essere
svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fine di lucro, neanche indiretto, ed
esclusivamente per fini di solidarietà. c)
Non si considera volontario l’associato che
occasionalmente coadiuvi gli organi sociali
nello svolgimento delle loro funzioni. d)
L'attività dei volontari non può essere
retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari. e) Ai volontari possono essere
rimborsate dall'Associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario. f) Le
spese sostenute dai volontari possono essere
rimborsate nei limiti di quanto previsto
dall’art.17 del D.lgs 117 / 2017. g) La
qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l'Associazione. h)
L’Associazione provvederà ad istituire apposito
registro ove iscrivere i volontari
dell’associazione che svolgono la loro attività
in modo non occasionale. i) I soci volontari
che prestano attività di volontariato non
occasionale sono assicurati per malattie,
infortunio e per la responsabilità civile verso
i terzi ai sensi dell’art.18 D.Lgs. 117 / 2017.
Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE
a) Il patrimonio sociale è costituto dal
patrimonio rappresentato dai costumi, dalle
attrezzature e altro legati allo svolgimento
delle attività sociali, dai proventi delle
sottoscrizioni, da eventuali versamenti
volontari di soci, enti pubblici o privati, da
persone fisiche anche estranee all’Associazione,
da compensi ottenuti dall’Associazione per
partecipazioni ad altre manifestazioni, da
attività diverse secondarie e strumentali alle
attività di interesse generale. b) Il
patrimonio sociale è composto inoltre dai beni
materiali e immateriali acquistati o prodotti
con l’attività dei soci, ed è utilizzato per lo
svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 RISORSE ECONOMICHE
a) L’Associazione può trarre le risorse
economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da
fonti diverse, quali: 1 - la quota sociale
annuale versate dai soci; 2 - i contributi
annui ordinari da stabilirsi annualmente
dall’Assemblea ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo; 3 - gli eventuali
contributi straordinari, deliberati
dall’Assemblea in relazione a particolari
iniziative che richiedano disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario; 4 -
i versamenti volontari degli associati; 5 -
gli introiti di manifestazioni e raccolte
pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione; 6 - i beni mobili ed
immobili di proprietà dell’Associazione; 7 -
i contributi pubblici e privati, provenienti
anche da organismi internazionali; 8 - i
proventi derivanti dalla gestione diretta di
attività, servizi, iniziative e progetti; 9
- le donazioni ed i lasciti testamentari; 10
- le rendite patrimoniali; 11 - raccolte
fondi; 12 - le entrate derivanti da
prestazione di servizi convenzionati; 13 - i
proventi derivanti dalle attività previste
dall’art.85 del Codice del Terzo Settore; 14
- i proventi da attività diverse da quelle di
interesse generale, di cui all’art.6 CTS; 15
- le partecipazioni societarie e investimenti in
strumenti finanziari diversi; 16 - proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali; 17 - ogni altra
entrata non sopra specificata.
Art.21 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio che deve essere presentato
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
aprile dell’anno successivo. b) Una proroga
può essere prevista in caso di comprovata
necessità o impedimento. c) L'Associazione,
in relazione all'esercizio sociale, redige il
rendiconto per cassa in presenza di entrate
complessive comunque denominate inferiori a
220.000 euro, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, in
caso di ricavi superiori, il bilancio di
esercizio sarà costituito da stato patrimoniale,
di rendiconto gestionale, con l'indicazione dei
proventi e degli oneri, dalla relazione di
missione, che illustra le poste di bilancio,
l'andamento economico e gestionale
dell'Associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità istituzionali. d) Il
rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in
modo analitico i costi ed i proventi di
competenza, nonché la consistenza finanziaria.
e) Ai sensi dell’art.13 c.6 il Consiglio
direttivo documenta il carattere secondario e
strumentale dell’attività di cui all’art.6 del
CTS, a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio. f) Il Bilancio d’esercizio o il
Rendiconto per cassa devono essere depositati
presso il Registro Nazionale del Terzo Settore
entro i termini previsti dall’art.48 c.3 del
CTS. g) La previsione e programmazione
economica dell’anno sociale successivo è
deliberata dall’Assemblea con attinenza alla
formulazione delle linee generali di attività
dell'Associazione. h) Al superamento dei
limiti previsti dall’art.14 CTS, dovrà essere
redatto, approvato e depositato presso il
Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio
Sociale, con le stesse modalità e termini del
bilancio d’esercizio, nel rispetto delle linee
guida adottate con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. i) Il
Bilancio Sociale potrà essere pubblicato sul
sito internet dell’Associazione.
Art. 22 ATTI E OBBLIGAZIONI ASSOCIAZIONE
a) Degli atti dell’Associazione
risponde moralmente il suo Presidente o altra
persona delegata a giudizio dell’Assemblea, che
sia titolare ai fini delle licenze e
autorizzazioni per gli spettacoli. b) Per le
obbligazioni della Associazione risponde il
fondo comune e, personalmente e in solido, le
persone che hanno agito in nome e per conto
dell’Associazione, compresi i soci. c) Per
le operazioni straordinarie di carattere
economico e finanziario oltre alla firma del
Presidente sarà da valutare caso per caso se si
renderà necessaria quella di un altro
Consigliere. d) L’Assemblea può delegare un
Consigliere o un Socio solo per quella specifica
operazione. Art. 23 OBBLIGHI STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato
dall’Assemblea straordinaria. b) L’Assemblea
straordinaria per tale incombenza è validamente
costituita, sia in prima che in seconda
convocazione, solo con la presenza di 2/3 dei
soci e la deliberazione è valida se riporta la
maggioranza dei 2/3 dei presenti. c) Le
modifiche allo Statuto imposte da norma di legge
operano ipso iure. d) In quel caso la
variazione al testo sarà di competenza del
Consiglio Direttivo e verrà comunicata alla
prima assemblea dei soci. e) Le variazioni al
testo dello Statuto sono di competenza
dell’Assemblea straordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci
sottoscrittori e avvengono con le modalità
previste dal comma due del presente articolo.
f) Per le delibere di trasformazione,
fusione o scissione è indispensabile la presenza
della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi
diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro
quinti dei presenti. Art. 24
SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE a) Lo
scioglimento potrà essere deliberato con almeno
i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea
valida alla presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto al voto. b)
L’Associazione ha l’obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione e
previo parere positivo dell’Ufficio regionale
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
da quando sarà operativo, e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti
del Terzo settore, o a fini di utilità sociale,
nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
Art.25 NORME ASSOCIATIVE
a) Fino all’operatività del RUNTS continuano ad
applicarsi per l’Associazione le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS
o nei Registri considerati equivalenti. b) Ai
sensi dell’art.11 del Codice del Terzo Settore
l'Associazione si iscrive nel Registro Unico del
Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti
del D.lgs. 117 / 2017 e successive
modificazioni, tramite il proprio legale
rappresentante fornendo le informazioni di cui
all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la
propria natura di ente non commerciale per le
finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117 /
2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre
nel Registro Unico tutte le modifiche alle
informazioni fornite, entro i termini previsti
dalla normativa vigente. c) Una volta
iscritta, l'Associazione indica
obbligatoriamente negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
gli estremi dell'iscrizione, integrando
l’acronimo APS. Art. 26 OBBLIGHI
RUNTS a) Tutti gli obblighi e gli
adempimenti legati all'iscrizione nel Registro
Unico del Terzo Settore sono operativi dal
momento della sua istituzione. Tutti gli
obblighi e gli adempimenti legati
all'approvazione di una normativa specifica,
sono operativi dal momento della sua entrata in
vigore.
Art. 27 NORME DI RINVIO
a) Per quanto non è espressamente previsto dal
presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto previsto dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore) e ss.mm.ii, (
successive modifiche e integrazioni) in quanto
compatibile, dal Codice civile e dalle norme
vigenti. Art. 28 NORME TRANSITORIE a) Lo
statuto, secondo la presente stesura, entra in
vigore il giorno successivo alla data della sua
approvazione da parte dell'Assemblea. b)
Resta inteso che: le disposizioni del presente
Statuto che presuppongono l'istituzione e
l'operatività del Registro unico Nazionale del
Terzo Settore e/o l'iscrizione o immigrazione
dell'Associazione nel medesimo, ovvero
l'adozione di successivi provvedimenti
attuativi, si applicheranno e produrranno
effetti nel momento in cui, rispettivamente , il
medesimo registro verrà istituito e sarà
operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi
sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi
provvedimenti attuativi saranno emanati ad
entreranno in vigore; c) Le clausole del
presente statuto ed incompatibili o in contrasto
con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148
del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633
/ 1972 , debbono intendersi efficaci solo una
volta che sia decorso il termine di cui
all'art.104, comma 2, del D. Lgs.117 / 2017,
così come le clausole statutarie incompatibili o
in contrasto con la disciplina del codice del
Terzo Settore, debbono intendersi cessate nella
loro efficacia a decorrere dal medesimo termine
di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117 /
2017. d) Resta inteso che, in parziale deroga
rispetto a quanto precede, il Consiglio
Direttivo è sin da subito autorizzato a
deliberare modifiche al presente Statuto che
dovessero essere richieste o comunque rendersi
necessarie ai fini dell'approvazione da parte
degli enti di vigilanza competenti.
Il Segretario/a Il
Presidente Paola Gaetani Cav.
Nello Gaetani
Approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione Palio del Duca APS in
videoconferenza Lunedì 8 Marzo 2021
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